La malizia fa l’uomo ladro
Trascrivo per vostro agio la seguente notificazione, tratta a guisa di amanuense da un documento originale dell’epoca ora esposto in uno studio legale, a motivo di ben numero cinque concause:
- per farvi munifico dono di una scrittura che ha dell’inconsueto;
- perché ivi si favoleggia di tempi in cui la pericolosità di un uomo era calcolata sulla scorta della sua malizia;
- perché, anche in tempi presenti, il brano serva da monito ai pendolari delle FF.SS. e agli amici NO-TAV che covino eventuali intenzioni facinorose;
- perché qui si parla spesso di scrittura dell’altrove, e una lettera dal passato questo è, e non altro;
- perché sì.
n. 18194/1845 Imperiale Regio Governo di Milano
NOTIFICAZIONE
Sua Maestà I.R.A. si è degnata mediante veneratissima Sovrana Risoluzione 30 Gennaio 1847 di emanare le seguenti disposizioni sulla punizione del delitto di pubblica violenza per danni maliziosamente recati alle strade ferrate.
§ 1°
I danni maliziosamente recati alle strade ferrate e loro pertinenze, ai mezzi di trasporto, macchine, attrezzi ed altri oggetti inservienti all’esercizio e che sono di tale natura da poter da essi all’atto della corsa derivarne pericolo alla vita, alla corporale sicurezza, od alle proprietà altrui, quand’anche non fosse seguito alcun sinistro accadimento, sono puniti col carcere duro da uno a cinque anni, e qualora l’azione sia stata commessa con singolare malizia o pericolo, dai cinque ai dieci anni.
§ 2°
Queste pene saranno da applicarsi anche quando taluno intraprende con malizia qualsiasi altra azione che possa produrre un pericolo di tale sorta, oppure quanto un tale pericolo possa avvenire con deliberata omissione di un dovere incombente a chi ha qualche incarico nell’esercizio delle strade ferrate.
§ 3°
Quando questo delitto ha avuto per conseguenza qualunque siasi disgrazia, la pena sarà quella del carcere duro dai cinque ai dieci anni, ed a misura del grado di malizia o pericolo e delle dannose conseguenze avvenute alla proprietà, alla salute, od alla vita altrui, quella dai dieci ai venti anni, ed in caso di molto aggravanti circostanze, del carcere duro a vita.
§ 4°
Se il delitto ha occasionato la morte di una persona, e ciò poteva essere preveduto dall’autore, sarà egli punito colla pena di morte.
§ 5°
Se l’autore dopo commesso il fatto (§§ 1° e 2°) si è adoprato o da sé, o col mezzo di altri, in modo che con ciò siasi prevenuto ogni sinistro accidente che avrebbe potuto derivarne, soggiacerà egli, in caso che avesse commesso danneggiamento di quelli contemplati dal § 1°, a quella pena soltanto nella quale già fosse giusta il § 74 del Codice Criminale eventualmente in corso. Se però ad un tale autore non sarà imputata che una di quella azioni enunciate nel § 2°, sarà egli esente da ogni pena.
Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in esecuzione del rispettato decreto 14 Maggio p°p°, n. 6049/v.b.
Di S.A.I.R. il Serenissimo Arciduca Vicerè.
Milano, il 12 Giungo 1847
IL CONTE DI SPAUR,
GOVERNATORE
Il Conte O’DONELL, Vicepresidente
Nobile Cossa,
Segretario di Governo
Imp. Regia Stamperia. Prezzo cent. 17